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Con sentenza n. 870/2006 la Corte di Cassazione ha sancito che “le Banche hanno addebitato troppo spesso in modo illegittimo la commissione di massimo scoperto”.
In particolare la sentenza stessa, preceduta e seguita da analoghe sentenze conformi, ritiene la commissione di massimo scoperto una remunerazione per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista da parte della Banca, indipendentemente dall’effettivo utilizzo degli stessi.
Per le somme versate a titolo di commissione di massimo scoperto si rafforzano i presupposti per le richieste di restituzione alle banche, già riconosciute e disposte in numerose sentenze.
In futuro
Dopo le innumerevoli battaglie giudiziarie in parte concluse in favore della illegittimità della commissione massimo scoperto ed in parte ancora in corso, il Governo prima, ed il Parlamento poi hanno finalmente messo fine a tale ingiusto strumento di lucro per gli istituti di credito.
Con la Legge 2/2009, in conversione del cd. decreto “anti-crisi” (D.L. 185/08) è infatti stato disposto che sono nulle le clausole che prevedono una remunerazione alla banca per la messa a disposizione di fondi al correntista, indipendentemente dall’effettivo prelevamento e dall’effettiva durata dell’uso da parte del cliente e la commissione massimo scoperto, se prevista contrattualmente, potrà essere applicata solo in caso di un saldo negativo di trenta giorni, e non più anche nel caso di un solo giorno di “rosso” in conto.
Entro il mese di giugno gli istituti di credito dovranno quindi adeguarsi alla nuova normativa e soprattutto adeguare i contratti di fido con i propri correntisti.
Per il passato
In passato il sistema di conteggio usato dalle banche è stato assolutamente difforme da tale interpretazione, avendo le stesse calcolato la commissione sulla somma massima utilizzata con cadenza di solito trimestrale.
Secondo la giurisprudenza tale sistema di calcolo causa la nullità dell’addebito, in quanto non previsto espressamente in contratto e costituendo un indebito aggravio agli interessi applicati.
Rimborso della commissione addebitata
L’interpretazione giurisprudenziale supporta quindi una richiesta di restituzione delle somme ingiustamente addebitate.
La richiesta può essere presentata anche nel caso in cui il rapporto bancario sia estinto, prescrivendosi il relativo diritto in dieci anni decorrenti dalla data di chiusura del conto corrente.
E’ possibile effettuare conteggi preventivi al fine di valutare la convenienza all’avvio di azione legale per il recupero delle commissioni indebitamente addebitate.
Per informazioni è possibile contattare lo Studio, inviando una mail all’indirizzo info@ansaldisrl.it
Rinvio per approfondimento
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05/03/2009